Notificazione della sentenza tramite PEC: il difensore deve dotarsi dei necessari strumenti informatici

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29/04/22

La Cassazione con la sentenza n. 6912 del 2 marzo 2022 ha ribadito la necessità di essere provvisti dei necessari strumenti informatici.

La società X otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società Y.

Quest'ultima ricorre in Cassazione ma in modo tardivo, e richiede, quindi, di essere rimessa in termini, sostenendo di «non avere avuto conoscenza della notificazione della sentenza impugnata a causa di un malfunzionamento del proprio servizio di posta elettronica certificata», senza, però, provare adeguatamente «né che il dedotto malfunzionamento le abbia effettivamente impedito di avere conoscenza della notificazione in questione, né che detto malfunzionamento non le fosse imputabile».

La Corte di Cassazione ha già avuto modo di specificare a riguardo che «in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Cass. n. 15001/2021n. 17968/2021).

Ne consegue che «una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata (in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria)». Pertanto, «l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario della notificazione – e, in particolare, del difensore della parte, in caso di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine per l'impugnazione – dovuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell'adempimento del proprio mandato, è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l'adeguatezza tecnica e l'efficienza salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l'ordinaria diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile».

Nel caso di specie, la società Y ha prodotto solo una dichiarazione scritta del soggetto che gestirebbe la sua casella PEC, dalla quale si evince che «in epoca successiva di alcuni mesi alla notificazione in contestazione, la tipologia di tale casella PEC. è stata trasformata da “standard” in “pro” ed è stata dotata di archivio di sicurezza, dopo che vi sarebbero stati “malfunzionamenti” della casella stessa nei mesi di febbraio e maggio 2020 e che, però, in mancanza di archivio di sicurezza, non è possi-bile “risalire ad eventuali trasmissioni PEC andate così perdute”».

Per tutti questi motivi il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.

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Diego Olivares
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